IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6811/1991 reg. gen. (n. 2392/1991 reg. sez.) promossa da: servizio riscossione tributi, concessione "A" di Torino, gestita C.R.T. assistita e rapp. da avv. Dante Gilli di Torino, ivi dom. in via Arcivescovado, 6, ricorrente, contro fallimento S.p.a. S.E.O., in persona da curatore rag. W. D'Agostino, domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele, 123, convenuto, avente ad oggetto: insinuazione tardiva di credito; Premesso che il ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare l'ammissione al passivo del fallimento S.p.a. S.E.O. in via privilegiata di crediti per tributi erariali e comunali, oltre accessori, nonche' della somma di L. 4.036.904 a proprio favore per compensi di riscossione, in forza di ruoli pubblicati successivamente all'esecutivita' dello stato passivo; che il curatore fallimentare ha contestato la spettanza di privilegio sul detto credito per compensi; che la controversia e' stata conseguentementerimessa alla decisione del collegio ai sensi dell'art. 101 citato; Considerato che (a differenza del cessato regime degli aggi esattoriali, nel quale il compenso dell'esattore era a carico dell'ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributo riscosso, ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, con la conseguenza che di fatto la remunerazione del servizio esattoriale era assicurata dal privilegio che assisteva il tributo) nell'attuale sistema introdotto con d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il compenso di riscossione stabilito a favore del concessionario del servizio riscossione tributi e' posto a carico, a seconda dei casi, dell'ente impostore ovvero del contribuente ai sensi dell'art. 61, quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 43/1988 citato; considerato in particolare che, in caso di riscossione coattiva del tributo, il relativo compenso e' posto ad esclusivo carico del contribuente (art. 61, sesto comma, lett. b), del d.P.R. cit.) e costituisce pertanto un credito personale del concessionario nei confronti del contribuente esecutato, del tutto distinto come titolo del credito tributario; Ritenuto che il credito tributario trova il suo fondamento nell'obbligo dei consociati secondo la propria capacita' contributiva alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), mentre il credito per compensi costituisce la remunerazione del servizio di riscossione (art. 36 della Costituzione) e garantisce le risorse economiche e gli incentivi necessari per il buon funzionamento dell'apparato (art. 97, primo comma, della Costituzione); che pertanto la oggettiva diversita' di causa dei due crediti impedisce di considerare il secondo come mero accessorio del primo, e impedisce conseguentemente di estendere al secondo, ai sensi dell'art. 2749 del c.c., il privilegio previsto per i tributi erariali e locali ed i loro accessori all'art. 2752 del c.c., posto che il privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 del c.c.) e non e' suscettibile di estensione analogica (art. 2741 del c.c.); Ritenuto inoltre che, nell'attuale stato della legislazione, il detto credito per compensi di riscossione non e' neppure riconducibile al disposto dell'art. 2749, primo comma, del c.c., secondo cui il privilegio accordato al credito (nel caso in esame credito tributario) si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione; e cio' in quanto il compenso per riscossione coattiva non costituisce l'indennizzo delle spese giudiziali di esecuzione (distintamente previsto all'art. 61, sesto comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988 cit.), bensi' rappresenta il rimborso forfettario degli oneri organizzativi, anche stragiudiziali, derivanti dalla difficolta' di esazione del credito; Ritenuto che il credito per compensi di riscossione coattiva, non potendosi qualificare ne' come accessorio del tributo ne' come spese ordinarie di intervento nell'esecuzione, non gode di privilegio dell'art. 2749 del c.c.; che tale stato e' ancora piu' gravoso in caso di esecuzione fallimentare, poiche' il credito non puo' neppure partecipare al concorso in via chirografaria la' dove (come nel presente caso) esso sia sorto in data successiva alla sentenza di fallimento per effetto della pubblicazione di ruoli avvenuta a fallimento dichiarato (principio della cristallizzazione del passivo e della insensibilita' dell'attivo fallimentare ai debiti successivamente insorti: art. 44 della legge fallimentare); Considerato che quanto sopra rende di fatto impossibile o estremamente difficoltosa la remunerazione del concessionario del servizio riscossione tributi in caso di esecuzione coattiva, posto che il compenso in questione non e' aggiuntivo, bensi' sostitutivo, rispetto ad altre voci di compenso (art. 61, terzo comma, d.P.R. n. 43/1988 citato); considerato inoltre che il detto concessionario e' obbligato ad attivarsi per la riscossione del credito del contribuente fallito (art. 65, terzo comma, del d.P.R. cit.), cosicche' da un lato gli e' imposto un servizio e dall'altro non gli e' assicurata la remunerazione dello stesso; Ritenuto che quanto sopra puo' apparire in contrasto con il disposto dell'art. 36 della Costituzione sul diritto del lavoratore (non necessariamente lavoratore subordinato) ad equa retribuzione; Ritenuto in particolare che la garanzia costituzionale di tale diritto non e' da intendere in modo esclusivamente formale (nel senso dello spettare esso sotto il profilo giuridico astratto) ma pare da intendere in una prospettiva di effettivita', si' da richiedere istituti volti a garantirne entro ragionevoli limiti il reale soddisfacimento (a tale principio paiono implicitamente ispirate le decisioni della Corte costituzionale del 19 diembre 1986, n. 300, del 20 aprile 1989, n. 204, del 18 luglio 1989, n. 408 e del 22 dicembre 1989, n. 567, le quali, proprio in caso di procedure concorsuali, hanno inteso assicurare l'effettivita' di soddisfacimento nei casi in cui il fattore lavoro avesse un aspetto preminente ai fini del sorgere del credito); Ritenuto inoltre ravvisabile un contrasto dell'attuale normativa con il disposto dell'art. 97, primo comma, della Costituzione (organizzazione dei pubblici uffici, intesa questa in senso lato di apparato amministrativo ancorche' strutturato mediante esercizio di pubbliche funzioni), non sembrando dubbio che l'assenza di effettiva remunerazione a fronte di attivita' svolte e di spese generali sostenute comporta necessariamente logoramento ed inefficienza dell'apparato amministrativo deputato all'incombente, contro il principio costituzionale del buon funzionamento; Ritenuto che il rilevato contrasto con i principi costituzionali debba essere riferito anzitutto alla norma di cui all'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui essa non prevede che il compenso di riscossione ivi disciplinato, spettante al concessionario del servizio riscossione tributi per il caso di riscossione coattiva, sia considerato accessorio del tributo riscosso agli effetti dell'art. 2749, primo comma, del c.c., e come tale godente dei medesimi privilegi del credito principale; in subordine che il contrasto debba essere riferito all'art. 2749, primo comma, del c.c., nella parte in cui non prevede tra le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, anche il compenso di riscossione coattiva spettante al concessionario del servizio riscossione tributi ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. n. 34/1988 citato; Considerata la rilevanza della questione poiche' nell'attuale situazione normativa il credito per compensi di riscossione insinuato sarebbe da escludere, in quanto non opponibile alla procedura fallimentare poiche' sorto dopo la sentenza di fallimento, mentre (ove lo si ritenesse accessorio del tributo, ovvero spesa di intervento) dovrebbe venire ammesso al passivo con rango privilegiato per effetto dell'art. 2749, primo comma, del c.c.);