IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 6811/1991 reg. gen.  (n.  2392/1991  reg.  sez.)  promossa  da:
 servizio  riscossione  tributi,  concessione  "A"  di Torino, gestita
 C.R.T. assistita e rapp. da avv. Dante Gilli di Torino, ivi  dom.  in
 via Arcivescovado, 6, ricorrente, contro fallimento S.p.a. S.E.O., in
 persona  da curatore rag. W. D'Agostino, domiciliato in Torino, corso
 Vittorio Emanuele, 123, convenuto, avente  ad  oggetto:  insinuazione
 tardiva di credito;
    Premesso che il ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 101 della
 legge  fallimentare  l'ammissione  al  passivo  del fallimento S.p.a.
 S.E.O.  in  via  privilegiata  di  crediti  per  tributi  erariali  e
 comunali,  oltre  accessori,  nonche'  della  somma di L. 4.036.904 a
 proprio favore  per  compensi  di  riscossione,  in  forza  di  ruoli
 pubblicati  successivamente all'esecutivita' dello stato passivo; che
 il curatore fallimentare ha contestato la spettanza di privilegio sul
 detto  credito  per  compensi;   che   la   controversia   e'   stata
 conseguentementerimessa   alla   decisione   del  collegio  ai  sensi
 dell'art. 101 citato;
    Considerato che  (a  differenza  del  cessato  regime  degli  aggi
 esattoriali,  nel  quale  il  compenso  dell'esattore  era  a  carico
 dell'ente beneficiario e veniva trattenuto sul tributo  riscosso,  ai
 sensi dell'art. 3, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603,
 con  la  conseguenza  che  di  fatto  la  remunerazione  del servizio
 esattoriale era assicurata dal privilegio che assisteva  il  tributo)
 nell'attuale sistema introdotto con d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il
 compenso  di  riscossione  stabilito  a favore del concessionario del
 servizio riscossione tributi e' posto a carico, a seconda  dei  casi,
 dell'ente  impostore  ovvero  del contribuente ai sensi dell'art. 61,
 quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 43/1988  citato;  considerato  in
 particolare  che,  in  caso  di  riscossione coattiva del tributo, il
 relativo compenso e' posto ad esclusivo carico del contribuente (art.
 61, sesto comma, lett. b), del d.P.R. cit.) e costituisce pertanto un
 credito personale del concessionario nei confronti  del  contribuente
 esecutato, del tutto distinto come titolo del credito tributario;
    Ritenuto  che  il  credito  tributario  trova  il  suo  fondamento
 nell'obbligo dei consociati secondo la propria capacita' contributiva
 alle spese pubbliche (art. 53 della Costituzione), mentre il  credito
 per compensi costituisce la remunerazione del servizio di riscossione
 (art. 36 della Costituzione) e garantisce le risorse economiche e gli
 incentivi necessari per il buon funzionamento dell'apparato (art. 97,
 primo   comma,   della   Costituzione);  che  pertanto  la  oggettiva
 diversita' di causa dei  due  crediti  impedisce  di  considerare  il
 secondo  come mero accessorio del primo, e impedisce conseguentemente
 di estendere al  secondo,  ai  sensi  dell'art.  2749  del  c.c.,  il
 privilegio  previsto  per  i  tributi  erariali  e  locali  ed i loro
 accessori  all'art.  2752  del  c.c.,  posto  che  il  privilegio  e'
 accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (art.
 2745  del  c.c.)  e non e' suscettibile di estensione analogica (art.
 2741 del c.c.);
    Ritenuto inoltre che, nell'attuale stato  della  legislazione,  il
 detto   credito   per   compensi   di   riscossione  non  e'  neppure
 riconducibile al disposto dell'art.  2749,  primo  comma,  del  c.c.,
 secondo  cui  il  privilegio  accordato al credito (nel caso in esame
 credito tributario) si estende alle spese ordinarie per  l'intervento
 nel  processo  di  esecuzione;  e  cio'  in  quanto  il  compenso per
 riscossione  coattiva  non  costituisce  l'indennizzo   delle   spese
 giudiziali  di  esecuzione (distintamente previsto all'art. 61, sesto
 comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988 cit.), bensi'  rappresenta  il
 rimborso forfettario degli oneri organizzativi, anche stragiudiziali,
 derivanti dalla difficolta' di esazione del credito;
    Ritenuto  che il credito per compensi di riscossione coattiva, non
 potendosi qualificare ne' come accessorio del tributo ne' come  spese
 ordinarie  di  intervento  nell'esecuzione,  non  gode  di privilegio
 dell'art. 2749 del c.c.; che tale stato e'  ancora  piu'  gravoso  in
 caso  di esecuzione fallimentare, poiche' il credito non puo' neppure
 partecipare al concorso in  via  chirografaria  la'  dove  (come  nel
 presente  caso)  esso  sia  sorto in data successiva alla sentenza di
 fallimento per  effetto  della  pubblicazione  di  ruoli  avvenuta  a
 fallimento  dichiarato (principio della cristallizzazione del passivo
 e   della   insensibilita'   dell'attivo   fallimentare   ai   debiti
 successivamente insorti: art. 44 della legge fallimentare);
    Considerato   che  quanto  sopra  rende  di  fatto  impossibile  o
 estremamente difficoltosa la  remunerazione  del  concessionario  del
 servizio  riscossione  tributi  in caso di esecuzione coattiva, posto
 che il compenso in questione non e' aggiuntivo,  bensi'  sostitutivo,
 rispetto  ad  altre voci di compenso (art. 61, terzo comma, d.P.R. n.
 43/1988 citato); considerato inoltre che il detto  concessionario  e'
 obbligato   ad   attivarsi   per   la  riscossione  del  credito  del
 contribuente  fallito  (art.  65,  terzo  comma,  del  d.P.R.  cit.),
 cosicche'  da un lato gli e' imposto un servizio e dall'altro non gli
 e' assicurata la remunerazione dello stesso;
    Ritenuto che quanto  sopra  puo'  apparire  in  contrasto  con  il
 disposto  dell'art.  36 della Costituzione sul diritto del lavoratore
 (non necessariamente lavoratore subordinato) ad equa retribuzione;
    Ritenuto in particolare che la  garanzia  costituzionale  di  tale
 diritto non e' da intendere in modo esclusivamente formale (nel senso
 dello  spettare  esso sotto il profilo giuridico astratto) ma pare da
 intendere in una  prospettiva  di  effettivita',  si'  da  richiedere
 istituti  volti  a  garantirne  entro  ragionevoli  limiti  il  reale
 soddisfacimento (a tale principio paiono implicitamente  ispirate  le
 decisioni della Corte costituzionale del 19 diembre 1986, n. 300, del
 20  aprile 1989, n. 204, del 18 luglio 1989, n. 408 e del 22 dicembre
 1989, n. 567, le quali, proprio in  caso  di  procedure  concorsuali,
 hanno inteso assicurare l'effettivita' di soddisfacimento nei casi in
 cui  il  fattore  lavoro  avesse  un  aspetto  preminente ai fini del
 sorgere del credito);
    Ritenuto inoltre ravvisabile un contrasto  dell'attuale  normativa
 con  il  disposto  dell'art.  97,  primo  comma,  della  Costituzione
 (organizzazione dei pubblici uffici, intesa questa in senso  lato  di
 apparato  amministrativo  ancorche' strutturato mediante esercizio di
 pubbliche funzioni), non sembrando dubbio che l'assenza di  effettiva
 remunerazione  a  fronte  di  attivita'  svolte  e  di spese generali
 sostenute  comporta  necessariamente  logoramento   ed   inefficienza
 dell'apparato   amministrativo  deputato  all'incombente,  contro  il
 principio costituzionale del buon funzionamento;
   Ritenuto che il rilevato contrasto con  i  principi  costituzionali
 debba  essere riferito anzitutto alla norma di cui all'art. 61, terzo
 comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43,  nella  parte  in
 cui essa non prevede che il compenso di riscossione ivi disciplinato,
 spettante  al  concessionario del servizio riscossione tributi per il
 caso di riscossione coattiva, sia considerato accessorio del  tributo
 riscosso  agli  effetti dell'art. 2749, primo comma, del c.c., e come
 tale godente  dei  medesimi  privilegi  del  credito  principale;  in
 subordine che il contrasto debba essere riferito all'art. 2749, primo
 comma,  del  c.c.,  nella  parte  in  cui  non  prevede  tra le spese
 ordinarie per l'intervento nel processo di  esecuzione,  godenti  del
 medesimo  privilegio  del  credito  azionato,  anche  il  compenso di
 riscossione  coattiva  spettante  al  concessionario   del   servizio
 riscossione tributi ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lett. c), del
 d.P.R. n. 34/1988 citato;
    Considerata  la  rilevanza  della  questione  poiche' nell'attuale
 situazione normativa il credito per compensi di riscossione insinuato
 sarebbe  da  escludere,  in  quanto  non  opponibile  alla  procedura
 fallimentare  poiche'  sorto  dopo  la sentenza di fallimento, mentre
 (ove  lo  si  ritenesse  accessorio  del  tributo,  ovvero  spesa  di
 intervento) dovrebbe venire ammesso al passivo con rango privilegiato
 per effetto dell'art. 2749, primo comma, del c.c.);